La normativa fiscale elvetica permette ai cittadini stranieri, che si stabiliscono in Svizzera senza svolgere alcuna attività lucrativa, di beneficiare di un sistema di tassazione forfettario particolarmente favorevole, detto “imposizione basata sul dispendio” o comunemente “tassazione globale”. Questo regime fiscale esenta i contribuenti stranieri dal dichiarare la totalità dei loro redditi e patrimoni, e li tassa unicamente sulla base del loro tenore di vita. Questo sistema rappresenta un’alternativa all’imposizione ordinaria, in base alla quale il contribuente verrebbe tassato su tutti i suoi redditi e patrimoni a livello mondiale (worldwide taxation). La tassazione basata sul dispendio è riservata alle persone fisiche. Per le società che si insediano in Svizzera sono previsti altri tipi di agevolazioni fiscali a livello cantonale. La Legge federale sull’imposizione secondo il dispendio, approvata nel 2012, ha apportato delle modifiche significative all’istituto della tassazione forfetaria, come segue:
Il cittadino straniero interessato alla tassazione globale deve farne richiesta al momento dell’entrata in Svizzera; se non lo chiede, sarà automaticamente iscritto come contribuente ordinario. Alla richiesta seguono uno o più incontri con l’autorità fiscale, dove viene stabilita e formalizzata la cifra corrispondente al dispendio imponibile; a questi incontri il contribuente può farsi rappresentare da una sua persona di fiducia. Questo ruling è vincolante per il contribuente e per l’autorità fiscale, e resta valido senza che lo si debba rinnovare ogni anno. La concessione della tassazione globale è comunque subordinata anche ad altri requisiti che l’autorità fiscale deve verificare d’ufficio.
Giusta l’Art. 13 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) possono chiedere la tassazione globale solo le persone fisiche che:
Brevi soggiorni nel nostro paese (per es. a scopo di vacanza o di cura) così come la presenza come lavoratore frontaliero (con permesso di tipo G) non sono calcolati come residenza in Svizzera. In concreto, il contribuente globalista deve ottenere un permesso di dimora di tipo B senza attività lucrativa, emesso con una validità di 5 anni e in seguito convertito in un permesso di tipo C senza scadenza. In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, questo tipo di permesso viene concesso senza restrizioni ai cittadini UE/AELS, a condizione che dispongano di mezzi sufficienti per vivere in Svizzera e di un’assicurazione medica. Per i cittadini extra-europei la concessione del permesso B è soggetta a maggiori restrizioni. L’ottenimento del permesso di dimora presuppone che il globalista trasferisca effettivamente i suoi interessi personali e famigliari in Svizzera; una domiciliazione fittizia potrebbe creare problemi anche con le autorità del paese di provenienza.
In base al testo legislativo, l’imposizione basata sul dispendio è riservata alle persone che non svolgono alcuna attività lucrativa su suolo svizzero. È ammessa l’attività svolta interamente all’estero, a condizione che anche i proventi siano pagati da una fonte estera. Secondo la prassi, la carica di amministratore (sia formale che di fatto) di una società svizzera è considerata attività lucrativa, a meno che si tratti di un incarico puramente “onorifico” con un compenso modesto (massimo 10-12’000 franchi all’anno).
Il privilegio della tassazione sul dispendio consiste nell’esenzione dal dovere di dichiarare la totalità dei redditi e del patrimonio a livello mondiale. Ciò nonostante, in fase di discussione per poter trovare un accordo con l’autorità fiscale per quanto riguarda il dispendio determinante, il contribuente deve indicare tutti i redditi e le sostanze sia di fonte svizzera che estere, come ad esempio: rendite mensili da istituti di assicurazioni sociali, reddito da attività lucrativa all’estero (dipendente e/o indipendente), altre fonti di reddito (pensioni, assicurazioni, ecc.), sostanze mobiliari (e relativi redditi) in svizzera e all’estero, sostanze immobiliari (e relativi redditi) in svizzera e all’estero. La base imponibile del contribuente globalista è rappresentata da un indice di capacità contributiva detto dispendio: la legge lo definisce come il totale delle spese annue sostenute dal contribuente e dalla sua famiglia per mantenere il loro tenore di vita in Svizzera. Specificamente, il dispendio comprende le seguenti voci di spesa:
Per agevolare il calcolo, la legge prevede una formula che consente di approssimare il dispendio basandosi sui costi per l’alloggio. Il dispendio si ottiene moltiplicando per sette i costi annui dell’alloggio (affitto in caso di locazione o reddito locativo in caso di proprietà). In presenza di importanti elementi di spesa aggiuntivi (per es. una seconda casa, personale di servizio a tempo pieno, imbarcazioni ecc.) il dispendio deve essere adeguato.
L’Art. 13 cpv. 3 della Legge Tributaria (LT) sancisce che: L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:
Diversamente dal passato, il legislatore ha voluto anche introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2016, un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. Questa imposta è calcolata in base alla sostanza imponibile e deve corrispondere ad almeno 5 volte l’importo di cui al cpv. 3. dell’Art. 13 (vedi sopra).
Per evitare che il dispendio imponibile risulti del tutto sproporzionato rispetto all’effettivo patrimonio del contribuente, la legge impone di operare il cosiddetto calcolo di controllo. Come menzionato nell’Art. 13 cpv. 6 della Legge Tributaria (LT), l'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:
I seguenti fattori sono pertanto determinanti:
Il contribuente deve dichiarare i redditi di fonte svizzera: beni mobili e immobili situati in Svizzera e investimenti finanziari soggetti all’imposta preventiva svizzera del 35%. La trattenuta del 35% può essere recuperata per intero.
Se il globalista detiene in portafoglio titoli esteri i cui redditi sono tassati alla fonte (per es. dividendi o cedole obbligazionarie) ha la facoltà, in quanto soggetto fiscale svizzero, di chiedere l’applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) per ottenere lo sgravio, totale o parziale, della ritenuta estera. In questo caso, l’importo lordo dei redditi esteri va sommato ai redditi svizzeri nel calcolo di controllo.
Art. 13 cpv. 7: “In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.” La norma disciplina l’imposizione secondo il dispendio “modificata”. Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione (in seguito CDI) stipulate dalla Svizzera con alcuni Stati, segnatamente con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Norvegia, l’Italia, la Germania e gli Stati Uniti, prevedono che il contribuente tassato secondo il dispendio in Svizzera non abbia diritto ai benefici convenzionali poiché in tali accordi si afferma che una persona imposta secondo il dispendio non è considerata residente se non viene assoggettata su tutti i redditi che la CDI assegna per imposizione alla Svizzera. Per farsi riconoscere la residenza fiscale in Svizzera e poter così beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio “modificata”, il contribuente deve acconsentire all’imposizione, oltre degli elementi di estrazione svizzera, di tutti i redditi acquisiti in uno degli Stati summenzionati. Per poter usufruire dei vantaggi previsti dalle CDI con questi sette Stati, il contribuente che si avvale della tassazione secondo il dispendio “modificata” è tenuto quindi a pagare, non solo le imposte in base al calcolo di controllo, ma anche le imposte su tutti i redditi provenienti da uno o più di questi sette Stati che la CDI assegna per imposizione alla Svizzera (ad esempio le pensioni e le royalties)., con l’aliquota applicabile al reddito complessivo, secondo il principio dell’aliquota mondiale.
Il calcolo di controllo impone l’ottimizzazione del portafoglio titoli del contribuente globalista, per fare in modo che il risultato del calcolo risulti più basso del dispendio. Devono essere ridotti al minimo gli investimenti con distribuzioni soggette ad una ritenuta alla fonte, svizzera o estera. In questo modo il globalista è esentato dal dichiarare tutti i titoli non tassati alla fonte, anche se depositati su un conto bancario svizzero.